Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affrontando e risolvendo il quesito n. 3116 del 6 dicembre 2024, ha fornito alcune indicazioni in merito al quinto d’obbligo e alla corretta previsione nella relativa sezione del quadro economico.
Nello specifico, è stato chiesto “se in virtù del principio per cui il quinto d’obbligo ex art. 120 co. 9 deve essere considerato nel valore stimato dell’appalto, laddove previsto nei documenti di gara, lo stesso debba essere reso evidente nel quadro A del Quadro Economico, anzichè nel quadro B (somme a disposizione)”.
Gli esperti del MIT hanno risposto che l’applicazione dell’art. 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) è rimesso alla lex specialis di gara, non essendovi una sola metodologia di applicazione di detta norma. In sintesi, si avrà la seguente alternativa:
- ove la lex specialis di gara preveda l’applicazione dell’art. 120, comma 9, come forma di opzione, in base all’art. 14, comma 4, del Codice, detto importo va computato nel valore della procedura, da inserire nel quadro A del quadro economico, pur non necessitando da subito di copertura economica;
- ove, di converso, la lex specialis di gara preveda l’applicazione dell’art. 120, comma 9, solo come vincolo per l’appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d’opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell’importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti).