Il collegamento sostanziale tra gli operatori economici, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e dell’art. 95, comma 1, lett. d) del nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023), integra una causa di esclusione facoltativa: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 27 novembre 2024, n. 2298.
Ciò significa che incombe sulla stazione appaltante l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, mentre non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti della gara.
Nel caso specifico il collegamento era stato riscontrato alla luce del fatto che il legale rappresentante di un partecipante era anche il presidente del consiglio di amministrazione di un secondo concorrente: da ciò era conseguita l’esclusione dalla procedura, ritenuta legittima dei giudici campani, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha affermato che “la comunanza dell’organo di vertice fra due imprese partecipanti alla procedura selettiva costituisce elemento che, per la sua consistenza e gravità, poteva considerarsi idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a denunciare l’esistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti interessati tale da far ritenere che le rispettive offerte potessero provenire da un unico centro decisionale (con potenziale violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio fra i concorrenti)” (sez. V, sent. 22 ottobre 2018, n. 6010).
Infine, i giudici hanno anche evidenziato che il collegamento rileva anche al di fuori di una procedura aperta, come avvenuta nel caso specifico in cui si era avuta una procedura negoziata con individuazione tramite sorteggio degli invitati: “tale circostanza non scongiura di per sé sola il rischio della potenziale alterazione del regime concorrenziale della selezione e, quindi, della serietà del confronto concorrenziale, quale ratio ispiratrice della disciplina sull’esclusione in caso di indizi rilevanti della “unicità del centro decisionale” tra più operatori economici”.