L’accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità e tale accantonamento va, pertanto, parametrato in base all’andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 150/2024/PRSE, depositata il 20 novembre 2024.
Per quanto attiene alle poste escluse, i giudici hanno evidenziato, in via generica, che sebbene il principio contabile applicato non predetermini le “entrate di dubbia e difficile esazione”, l’individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può essere rimessa alla libera discrezionalità dell’ente, ma va effettuata nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato e deve essere congruamente motivata in ragione del tasso effettivo delle riscossioni storicamente registrato per ciascuna singola tipologia di entrata nel corso dei precedenti esercizi o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all’ente. L’applicazione del metodo ordinario, infatti, prevede che, a consuntivo, il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l’andamento delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi (sez. reg contr. Lombardia, delib. n. 53/2021/PRSE).
È di palese evidenza, infatti, che la misura dell’accantonamento al FCDE risente dell’ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall’Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. In questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all’obbligo di svalutazione (§ 3.3 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri di bilancio, “i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge” (sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 251/2017/PAR).