A norma dell’art. 248, comma 2, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), «dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione del dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese».
La giurisprudenza ha affermato che la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° marzo 2024, n. 2039; sez. V, sent. 2 maggio 2023, n. 4372; sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141; C.G.A. Sicilia, sent. 29 ottobre 2018, n. 590); ciò in quanto la procedura di liquidazione dei debiti dell’ente è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (C.G.A. 12 giugno 2023, n. 416).
Le norme sul dissesto finanziario degli enti locali sono infatti preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un’apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 12 gennaio 2022, n. 1).
Alla luce delle riportate linee ermeneutiche, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 23 ottobre 2024, n. 8493, ha dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza avviato da un operatore economico per un credito sorto antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.