Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, con la delib. n. 324/2024, depositata il 13 novembre, dinanzi al caso di un organo di revisione non iscritto al portale, è necessario che gli organi di revisione “provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’ente di competenza in esso presenti”, operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica “della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016” e per consentire “l’elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti” (Sezione delle Autonomie, delib. n. 8/SEZAUT/2023/INPR).
La Corte, inoltre, dopo aver riscontrato numerosi errori di compilazioni dei questionari, confermati dall’Ente nel corso dell’istruttoria, ha richiamato l’organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella predisposizione delle proprie relazioni.