La valutazione del piano di riequilibrio deve essere attualizzata al momento della decisione

La continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell’ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 25/2018/EL); conseguentemente, come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n.  109/2024/PRSP, depositata il 24 ottobre 2024, si impone l’obbligo di “attualizzare” la situazione finanziaria dell’ente al momento della decisione sia della sezione regionale di controllo che delle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 18/2020/DELC e sent. n. 1/2023).

Nel caso specifico, in applicazione di tale principio, nel valutare un piano di riequilibrio incentrato essenzialmente sul miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie, i giudici hanno approvato il piano evidenziando un “tangibile miglioramento” delle riscossioni nel periodo già trascorso di esecuzione del piano.

La Corte ha anche ribadito che l’istituto del piano di riequilibrio è finalizzato a scongiurare il dissesto dell’Ente, rimettendo lo stesso sul percorso della sana gestione finanziaria, con periodici successivi controlli.

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