Il ruolo degli organi di revisione in materia di rispetto dei tempi di pagamento

In materia di rispetto dei tempi di pagamento, gli organi di revisione degli enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo centrale a presidio dell’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle relative previsioni: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 274/2024/PRSE, depositata il 22 ottobre 2024.

Ed infatti, compete anzitutto ad essi verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo.

Parimenti, l’organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Infine, l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall’ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

I giudici hanno richiamato gli ultimi interventi normativi e di prassi in materia:

  • la novella di cui all’art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, secondo cui: “ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell’individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”;
  • la circolare n. 1, prot. n. 2449, del 3 gennaio 2024 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 4-bis citato ed ha affermato che: “tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: i) Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti, ii) le Regioni e Province autonome, iii) gli Enti locali e iv) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.”;
  • la recentissima circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del target de quo. In particolare, si rammenta che “per gli enti locali che all’attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l’applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l’osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
  • la circolare MEF-RGS n. 15 del 5 aprile 2024, in merito alla definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni e alla possibilità di estendere i termini di pagamento in attuazione dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
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