La corretta alimentazione della BDAP risulta essenziale anche per l’efficace svolgimento delle funzioni di controllo svolte dai giudici contabili: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 154/2024, depositata l’11 ottobre 2024.
La Corte ha richiamato quanto evidenziato dalla Sezione Autonomie nella delib. n. 8/SEZAUT/2023, secondo cui “Va ribadita l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all’elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee”.
È stato, inoltre, ricordato che l’art. 161 TUEL 4° comma prevede che, in caso di mancato invio dei dati alla BDA, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT), ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.