La funzione di trasparenza e disclosure svolta dalla relazione di fine mandato

Come ripetutamente chiarito da Corte dei conti (da ultimo, cfr. sez. reg. di contr. Valle d’Aosta, sent. n. 7/2024, depositata il 9 settembre 2024), la relazione di fine mandato è una rendicontazione che, sebbene non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 97 Cost.; un documento, cioè, finalizzato a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata (Sez. Autonomie, delib. n. 15/2015/QMIG), nell’ottica della massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico ai fini di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative.

Su tali premesse, le SS.RR. della Corte dei conti hanno precisato che “Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell’informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto” (sentt. 22/2023 e 13/2022).

Funzionale a tale obiettivo è, quindi, la veicolazione di un compendio di informazioni standard sulle condotte gestorie dell’ente durante il concludendo mandato e sui pertinenti risultati finanziari, attraverso un documento (la Relazione di fine mandato) che è il prodotto di una rigida procedimentalizzazione, scandita dalla legge sia nei tempi che, soprattutto, nei passaggi procedurali volti ad assicurare un ragionevolmente elevato grado di attendibilità dei dati divulgati.

Profili essenziali di tale istituto, quindi, condizionanti la qualificazione stessa dell’iniziativa in termini di relazione di fine mandato sono:

  • la tempistica degli adempimenti, modulata a partire dalla indizione delle elezioni;
  • la riserva di competenza a provvedere, in favore, alternativamente, del Responsabile del Servizio finanziario o del Segretario generale e con l’asseverazione finale del Sindaco, chiamato a sottoscrivere il documento e ad assumere gli ulteriori atti di impulso per il seguito della procedura;
  • la selezione tipologica delle informazioni da ostendere;
  • la certificazione dell’organo di revisione dell’ente locale;
  • la trasmissione della relazione, unitamente alla certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  • la pubblicazione della Relazione di fine mandato e della certificazione sul sito istituzionale con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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