Fondo di rotazione enti in piano di riequilibrio: atto di indirizzo dell’Osservatorio finanza e contabilità EE.LL.

Il 7 ottobre 2024 l’Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali ha pubblicato un atto di indirizzo in merito al fondo di rotazione previsto dall’art. 243 ter del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 224 del 2023.

Secondo l’Osservatorio:

  • ai sensi del paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2, l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive è costituita dallo stanziamento di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile né pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata: tale meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento costituisce lo strumento per la sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa che altrimenti si avrebbero per effetto dell’entrata derivante dalla anticipazione;
  • come per tutte le anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, anche quella in parola deve essere contabilizzata iscrivendo le entrate nel titolo 6 alla voce “Accensione di prestiti”; conseguentemente i corrispondenti fondi accantonati andranno esposti, per l’importo al netto della quota rimborsata nell’esercizio, nella quota accantonata del risultato di amministrazione del rendiconto;
  • l’anticipazione di liquidità deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione» (Corte Cost., sent. n. 274/2017);
  • quanto agli effetti della sentenza n. 224 del 2023, per gli enti locali che abbiano utilizzato le anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo e abbiano contestualmente iniziato il relativo piano di ammortamento, non è consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione;
  • in tale prospettiva, per detti enti locali, la citata sentenza produce un’efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e conseguentemente impone l’adozione di adeguate correzioni atte a porvi rimedio;
  • gli enti interessati sono da individuare in quelli per i quali, alla data del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023, il piano di risanamento dal deficit non si fosse ancora esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

Conseguentemente, è stato espresso il seguente atto di orientamento circa l’applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte Costituzionale:

Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 – che ha configurato le anticipazioni dal “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” quali anticipazione di liquidità – le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell’art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL).”.

Il documento è consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/osservatorio-fl-atto-orientamento-sentenza-corte-costituzionale-224-del-2023.pdf

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