Conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento: le novità del c.d. Decreto Omnibus

Con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024 è stato convertito, con modificazioni, il c.d. Decreto Omnibus (decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024), contenente norme di interesse anche per gli enti locali.

In particolare, l’art. 17, rubricato “Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali”, prevede alcune novità in merito alla nota problematica della necessaria apertura di specifici conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di affidamento.

Come è noto, tale obbligo è stato introdotto dall’art. 1, comma 790, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui “Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Il comma 1 del citato art. 17 del Decreto Omnibus prevede che, se ancora non vi hanno provveduto, gli enti locali devono procedere all’apertura di propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento entro il 31 dicembre 2025; il comma 2 precisa che, se l’accensione dei conti non avverrà entro il termine previsto, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all’effettivo adempimento del predetto obbligo.

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