Violazione del principio di unicità dell’offerta: scatta l’esclusione dalla gara di appalto

È da escludere dalla gara, per violazione del principio di unicità dell’offerta (cfr. art. 17, comma 4, del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 36/2023), il concorrente che presenta due offerte discordanti, una nel modello generato dal portale e una nella dichiarazione cartacea: è quanto affermato dal TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, nella sent. 27 settembre 2024, n. 295

Nel caso specifico, era stato indicato un ribasso nel modello di offerta economica generato dal portale sull’importo complessivo stimato a base di gara, mentre era stata fornita una dichiarazione ove il medesimo ribasso indicato era sull’importo dei soli lavori, per un totale, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera.

Secondo i giudici, la differente indicazione, dovuta alla diversa base di calcolo e all’identità della percentuale di ribasso indicata dall’operatore economico ha obbiettivamente determinato una insanabile ambiguità di fondo della proposta contrattuale, tale da comportare, nei fatti, l’inammissibile formulazione di una doppia offerta economica.

 

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