Come è noto, l’art. 8, lettera b-bis, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) considera non imponibili “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 182 del 12 settembre 2024, per l’operatività della norma è fondamentale verificare le condizioni previste:
- una di natura temporale: il cessionario deve trasportare o spedire i beni fuori del territorio dell’Unione europea, anche attraverso un soggetto che lo effettua per suo conto, entro 180 giorni dalla consegna;
- una legata alle finalità: le cessioni dei beni devono avvenire in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;
- una legata all’onere probatorio: la prova dell’avvenuta esportazione dei beni debba essere data dalla documentazione doganale.
In merito a tale ultima condizione, l’Agenzia ha ricordato che, sebbene la norma richiami la documentazione doganale, la prova può essere fornita anche con mezzi diversi (cfr. (Corte Cass., n. 25454/2018), purché sia certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l’attestazione di Pubbliche Amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana (cfr. Cass., n.1570/2014; Cass., n. 5980/2014; Cass., n. 10356/2022; Cass., n. 11112/2022).