Appalti: il grave illecito professionale rileva anche se occorso nell’esecuzione di un contratto con un privato

Anche un grave illecito professionale occorso nell’esecuzione di un contratto con un privato rileva ai fini della valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico concorrente: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 3 settembre 2024, n. 7361.

Ed infatti, come già affermato in passato dalla giurisprudenza, “ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti professionali” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 gennaio 2023, n. 503).

Pertanto, il grave illecito professionale non deve essere forzatamente riconducibile ad un rapporto contrattuale con un soggetto pubblico, ben potendo derivare da fatti di natura organizzativa o dallo svolgimento di altre tipologie di attività comunque imputabili al concorrente, fossero anche riferibili a rapporti contrattuali di natura privata, non rinvenendosi alcuna norma che possa limitare la fonte del grave illecito ai soli rapporti con enti della P.A.

 

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