Soccorso procedimentale sulle offerte tecniche ed economiche: il warning della giurisprudenza

Il c.d. soccorso procedimentale – che consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a individuare il contenuto dell’offerta superandone le eventuali ambiguità, senza integrarla o modificarla ex post ovvero attingere a fonti di conoscenza da essa esorbitanti, nonché a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentt. n. 680/2020; n. 8481/2022; n. 7870/2023) – è in linea teorica attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche, sia pur con particolari cautele: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 16 luglio 2024, n. 1499, considerando corretta la decisione della stazione appaltante di richiedere chiarimenti in merito al contenuto dell’offerta economica in relazione ai costi della manodopera e di comminare l’esclusione nei confronti dell’operatore a fronte dell’acclarata impossibilità di ricostruire il contenuto dell’offerta economica attraverso tali chiarimenti.

L’ammissibilità dello strumento è subordinata alla presenza di mere ambiguità (soprattutto per le offerte tecniche) o di errori manifesti, ictu oculi evidenti (soprattutto per le offerte economiche) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 324/2023); deve, quindi, trattarsi di meri chiarimenti o di puntualizzazioni e giammai di correzioni, integrazioni o modificazioni dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 680/2020).

Tale conclusione è rispettosa sia del principio di par condicio competitorum sia del principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti (secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione: cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1482/2023); l’errore deve, inoltre, essere non solo facilmente individuabile, ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni volti ad ovviare all’incompletezza o indeterminatezza della dichiarazione di volontà.

In tale prospettiva, è opportuno rammentare che:

ai sensi dell’art. 101 (“Soccorso istruttorio”), comma 3, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), se, da un lato, “la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato», d’altro lato, “i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”;

nelle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di un contratto, la commissione aggiudicatrice non può, a causa di dichiarazioni correttive dell’offerente o in esecuzione di un’indagine volta a delineare la reale volontà dello stesso, manipolare, modificare o adattare l’offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis: diversamente, verrebbe leso il principio di par condicio fra i concorrenti, nonché quello di affidamento da essi riposto nelle regole di gara e nella predisposizione delle rispettive offerte economiche;

non può consentirsi alle commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta sostituendosi, anche solo parzialmente, alla volontà dell’offerente e interpretando la sua stessa volontà frutto di scelte insindacabili. La rettifica dell’offerta, eseguita al fine di ricercare la effettiva volontà dell’offerente, è ammissibile, in adesione ai principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione alle gare pubbliche, purché ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente.

 

 

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