Come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 31 luglio 2024, n. 6873, il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante e non della commissione giudicatrice.
Il caso specifico oggetto della sentenza era disciplinato dal previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), il cui art. 80, comma 5, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni: tale inciso va inteso, secondo la giurisprudenza, nel senso che la competenza spetti al responsabile unico del procedimento (RUP) e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 ottobre 2021, n. 6706; sez. VI, sent. 8 novembre 2021, n. 7419).
Peraltro, ai sensi dell’art. 77, è preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 febbraio 2020, n. 1104).
Il principio non cambia con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023): l’All. I.2, all’art. 7, comma 1, lett. d), indica fra i compiti del responsabile unico del progetto (RUP, figura analoga a quella precedente del responsabile del procedimento) l’esclusione dalla gara.