L’istanza di partecipazione ad un concorso di progettazione indetto da un Ministero e per il quale è prevista un’apposita graduatoria e l’individuazione del vincitore è assoggettata all’imposta di bollo: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 177 del 29 agosto 2024.
Gli esperti hanno ricordato che l’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le “Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
L’art. 3, comma 1 bis, della medesima Tariffa prevede l’applicazione dell’imposta di bollo per le “Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati […]”.
La relativa Nota 5 prevede che “Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1 bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.
La Nota 2 del citato art. 3 prevede, inoltre, che “Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta”.
La richiamata disposizione, così come precisato con la risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 dicembre 1994, n. 28 prevede, dunque, l’esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla P.A. per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande. In tale sede è stato precisato che non risulta, pertanto, alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni. Detta disposizione agevolativa non torna, dunque, applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda partecipazione ad un concorso di progettazione non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla P.A. per l’assunzione in servizio anche temporanea.
Alla luce di quanto considerato, deve ritenersi che le disposizioni sopra evidenziate, con le quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, tornano applicabili anche per il caso dell’istanza di partecipazione ad un concorso di progettazione, con conseguente graduatoria finale ed individuazione del singolo vincitore di ciascun lotto.