Il periodo di comporto
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Il periodo di comporto è l’intervallo temporale entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per cui, nelle ipotesi disciplinate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, si ha semplicemente una sospensione del rapporto.

Ai fini del conteggio del periodo di comporto va considerato che:

  • ai sensi dell’art. 21, comma 1, del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, del 13.05.1996, bisogna conteggiare le assenze nei tre anni precedenti la nuova malattia e sommarle a quelle dell’ultimo periodo morboso;
  • ai sensi dell’art. 21 del CCNL del 06.07.1995, dell’art. 10 del CCNL del 14.09.2000 e dell’art. 13 del CCNL del 05.10.2001, anche i giorni in cui è effettuata la riduzione per malattia, vanno considerati ai fini del conteggio del periodo di comporto;
  • ai sensi dell’art. 21 del CCNL del 06.07.1995, dell’art. 10 del CCNL del 14.09.2000 e dell’art. 13 del CCNL del 05.10.2001, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero e day hospital vanno conteggiati, quelli per terapie salvavita ed infortuni sul lavoro non vanno conteggiati.

I periodi di inabilità assoluta temporanea allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, acclarati dalla competente Commissione Medica di Verifica non vanno conteggiati, rientrando nella stessa tipologia di quelli di cui al punto 3).

 

 

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