Mancato sopralluogo richiesto dalla lex specialis di gara: scatta l’esclusione

Se la stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ritiene che il sopralluogo sia indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, in ragione della complessità di quest’ultimo, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, deve dedursi che, in tale prospettiva, il sopralluogo sia strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisca un elemento essenziale: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 25 luglio 2024, n. 4387.

Secondo i giudici, qualora la lex specialis contempli l’obbligatorietà del sopralluogo, con determinate modalità, ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto. E ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

Conseguentemente, deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che ha presentato l’offerta senza effettuare il necessario sopralluogo.

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