La determinazione del fondo rischi da contenzioso esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente, dovendosi escludersi un controllo a campione o una quantificazione forfettaria del rischio di soccombenza e dovendosi effettuare inderogabilmente, ai fini della quantificazione di detto fondo, un’analisi specifica delle singole poste e partite: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 128/2024/PRSE, depositata il 16 luglio 2024.
D’altro canto, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di sottolineare che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie” (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR./PARI).
La classificazione del rischio di soccombenza, come noto, va svolta secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto, dovendosi effettuare la distinzione tra rischi certi, probabili, possibili e da evento remoto secondo i seguenti criteri:
- rischio certo (indice 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- rischio “probabile” (indice superiore al 51%) è quello in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- rischio “possibile” (indice tra il 10% ed il 49%) è quello in relazione al quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
- rischio da evento “remoto” (indice inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.
Sul punto, la giurisprudenza contabile, pur riconoscendo le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso, ha ribadito che “è necessario che l’ente faccia delle opportune e precise valutazioni (in parte, inevitabilmente, discrezionali) sulle variabili sopra indicate che incidono direttamente sulla quantificazione del fondo. In particolare, la ragionevole determinazione della probabilità di soccombenza e dell’importo da corrispondere alla controparte sono elementi imprescindibili per consentire all’ente una corretta quantificazione degli impatti sul bilancio derivanti dal contenzioso, e la conseguente necessaria copertura attraverso un apposito accantonamento. Il metodo delineato dal principio contabile, pur con le sue difficoltà applicative, è l’unico che consente all’ente una quantificazione verosimile dei potenziali effetti nefasti del contenzioso, e ai soggetti esterni la verifica della congruità dell’accantonamento” (cfr. sez. reg. di contr. Toscana, delib. n. 168/2022).
Da tutto quanto sopra evidenziato, risulta evidente che ai suddetti principi debbano conformarsi tanto l’Ente, il quale è tenuto sia ad un’attenta ricognizione delle cause pendenti sia ad una corretta stima del rischio di soccombenza, quanto l’organo di revisione, chiamato ad attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera della Sezione delle Autonomie nella delib. n. 14/2017/INPR.