Uno dei principi fondamentali da rispettare nella redazione del Bilancio è il cosiddetto principio di competenza economica, in base al quale, nel periodo considerato per la redazione del bilancio, tutti i costi e gli oneri, nonché tutti i ricavi e i proventi, si imputano nell’esercizio in cui essi si perfezionano economicamente, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria.
Più precisamente, le transazioni delle Pubbliche Amministrazioni direttamente collegate a processi di scambio sul mercato – acquisizione, trasformazione e vendita – danno luogo a costi o ricavi; mentre, le transazioni non caratterizzate da questo processo, bensì più strettamente finalizzate ad attività istituzionali e/o erogative – tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi – danno luogo a oneri e proventi.
Con il principio della competenza economica, trattato dettagliatamente nell’allegato 4.3 del D.lgs. n. 118/2011, il legislatore ha imposto ai vari Enti di contabilizzare ogni evento dal punto di vista economico, in quanto, pur avendo le aziende pubbliche finalità politiche di sviluppo e di progresso della vita collettiva – nelle sue varie dimensioni sociali, economiche, culturali, ambientali, territoriali, infrastrutturali – e, quindi, non soltanto economiche, con tale principio si evidenzia maggiormente l’attuale limitatezza e scarsità di risorse disponibili, rispetto agli obiettivi e ai risultati di gestione ed ai bisogni sociali da soddisfare.
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