Come è noto, l’art. 167 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) accorda la mera facoltà agli enti locali di stanziare alla missione “fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, mentre il punto 5.2. lett. h) del principio applicato dalla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), relativo specificatamente al fondo rischi da contenzioso, impone all’Ente di effettuare accantonamenti di somme volte a tutelare l’Ente in caso di eventuale ma probabile soccombenza o sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva a seguito di contenzioso instaurato.
In altri termini, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 61/2024/VSG, depositata il 1° luglio 2024, l’art. 167 citato, in quanto legge generale, prevede la facoltà di accantonare somme in fondi che non possono che essere necessariamente diversi dal fondo rischi da contenzioso, mentre il punto 5.2 lett. h), in quanto norma speciale, riguarda il fondo rischi per contenzioso ricollegato alla presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l’accantonamento a fondo rischi.
La finalità è, infatti, quella di non far trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: l’esigenza è quella di preservare gli equilibri di bilancio e richiederà, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’ente; l’entità del contenzioso dovrà essere nel contempo specificatamente monitorato dall’organo di revisione (Corte dei conti, sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 279/2018/PRSE).