La delibera con cui la Regione dispone l’erogazione di contributi a favore del Comune per la realizzazione di un’opera pubblica (nel caso specifico, eliminazione barriere architettoniche nel cimitero comunale) costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata per l’ente locale beneficiario, ancorchè condizionata alla realizzazione della spesa oggetto di finanziamento, e, in quanto tale, è valido presupposto per l’accertamento della corrispondente entrata: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd, Veneto, nella sent. 86/2024, depositata il 20 giugno 2024.
I giudici hanno richiamato il paragrafo 3.1 e seguenti del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), secondo cui: “L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui Ë affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo 18 giuridico che supporta il credito; c) l’individuazione del soggetto debitore; d) l’ammontare del credito; e) la relativa scadenza.”.
Secondo la Corte, quindi, costituiva compito del responsabile del servizio tecnico trasmettere la documentazione necessaria per l’espletamento degli adempimenti contabili consistenti nell’annotazione dell’accertamento dell’entrata all’interno delle scritture contabili, così come segnalare al responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, TUEL, le previsioni di entrata e di spesa relative all’intervento, da iscriversi nei successivi bilanci di previsione, ovvero in occasione delle variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’esercizio.