Coincidenza tra chi sottoscrive e chi parifica il conto giudiziale: il warning della Corte dei conti

La coincidenza tra il soggetto che ha compilato (e sottoscritto) il conto giudiziale e il soggetto che ha proceduto a parificarlo determina la violazione del principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l’Emilia-Romagna, nella sent./ord. n. 54/2024/GC, depositata il 12 giugno 2024, che non ha conseguentemente disposto il discarico dell’agente contabile.

Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione riprodotta nel conto giudiziale, infatti, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, il quale possa scrutinare, in una posizione di indipendenza, l’operato dell’agente contabile, consentendo così all’amministrazione di poter contestarne le risultanze (cfr. sez. giurisd. Emilia-Romagna, sentt. 99, 100 e 101/2023).

La segnalata pronuncia dei giudici contabili emiliani non è una novità: ed infatti, già in precedenza si è affermato che:

  • […] il “visto” sul conto giudiziale non può essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato” (sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 10/2018);
  • L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente” (sez. Veneto, sent. n. 174/2022).
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