Accessibili gli incarichi di collaborazione/consulenza conferiti dal Comune

È oggetto di accesso civico la documentazione relativa agli affidamenti di incarichi di collaborazione/consulenza conferiti dal Comune ed è illegittimo il silenzio dell’ente locale sulla relativa istanza: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 10 giugno 2024, n. 924.

Nel caso specifico, la richiesta di accesso civico riguardava gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e i compensi.

A conferma della legittimità della richiesta, i giudici hanno ricordato che:

  • l’art. 15 del d.lgs. n. 33/13 espressamente dispone che “le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (…) Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico (…) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.”;
  • l’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/01 prescrive che “le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”;
  • l’art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede un obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’impiego delle risorse pubbliche, stabilendo, al secondo comma, che “ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari” (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. n. 1921/21).
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