L’art. 248 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) dispone che “alla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 5 agosto 2020, n. 15), rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto; inoltre, “la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo”(cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 gennaio 2022, n. 1).
Applicando i suesposti principi, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 3 giugno 2024, n. 871, ha affermato che il credito dell’avvocato relative alle spese di lite, liquidato con sentenza successiva alla dichiarazione del dissesto del Comune, rientra nella massa passiva dell’OSL in quanto l’incarico professionale era antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione di dissesto; di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile l’ottemperanza della sentenza.