L’art. 108, comma 9, Del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, i costi della manodopera (oltre che gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non oggetto di contestazione nel presente giudizio).
La previsione risulta assistita da una espressa sanzione espulsiva per l’ipotesi di violazione del precetto in essa contenuto, e riveste all’evidenza natura imperativa essendo funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, come rilevato in giurisprudenza (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, sent. 28 febbraio 2023, n. 3422). Ciò comporta che l’omessa specifica indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica determina l’obbligo della stazione appaltante di escludere l’offerente dalla gara, trattandosi di una ipotesi di esclusione espressamente prefigurata e quindi coerente con il principio di tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici.
Inoltre, la disposizione riveste un ambito di applicazione generale, attesa la finalità di tutela delle condizioni di lavoro che ne costituisce la relativa ratio, e trova cittadinanza anche nelle procedure di affidamento di servizi sociali, come peraltro confermato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della precedente disciplina recata dall’art. 95, comma 10, del previgente Codice dei conttrattti pubblici – d.lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 agosto 2023, n. 7982).
In applicazione di tali principi, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 22 aprile 2024, n. 665, ha ribadito che, una volta riscontrata la mancata specifica indicazione di tale voce nell’offerta economica, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione dalla gara del concorrente, in conformità con la previsione contenuta nell’art. 108, comma 9, del Codice; poiché detto concorrente era risultato, altresì, aggiudicatario, i giudici hanno disposto anche l’annullamento dell’aggiudicazione.