Inaccoglibile l’istanza di accesso eccessivamente generica

Come ribadito recentemente dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 31 maggio 2024, n. 1662, anche se non è necessario indicare nell’istanza di accesso agli atti specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un provvedimento), devono tuttavia essere fornite all’amministrazione indicazioni precise e circostanziate che consentano di individuare, con certezza, gli atti richiesti o di delimitare quelli rilevanti nell’ambito di un’assai ampia categoria di documenti (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 9 dicembre 2020, n. 13188).

Conseguentemente, i giudici milanesi hanno ritenuto legittima la decisione di un comune di respingere, per eccessiva genericità, una richiesta di accesso a “tutta la corrispondenza, completa di tutti gli atti, da chiunque formati e comunque denominati” relativa al debito dell’ente locale nei confronti del richiedente; l’eccessiva genericità e la mancanza di specificità, secondo i giudici, sono canoni validi sia dinanzi ad un’istanza di accesso documentale ex Legge n. 241/1990, sia nel caso di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Ad ulteriore sostegno della legittimità del diniego, è stato evidenziata la segretezza della corrispondenza relativa a un contenzioso di cui l’amministrazione comunale è parte, rispetto al quale può vantare esigenze di riservatezza per ragioni difensive.

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