Mancato inserimento FPV in entrata nel bilancio di previsione: il warning della Corte dei conti

Desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 228/2024, depositata lo scorso 28 maggio, evidenziando che l’attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell’ente.

L’assenza di uno sforzo programmatorio si traduce di fatto nell’incapacità di inserire nel bilancio di previsione anche valori stimati del FPV sulla base dei dati disponibili dall’esercizio precedente, e ciò finisce per incidere sugli equilibri economico finanziari del bilancio di previsione da assicurare ai sensi dell’art. 162, TUEL.

I giudici hanno ricordato che tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del Debito, assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici e lo strumento del cronoprogramma la cui definizione implica la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la definizione dei tempi di realizzazione.

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