Irregolare il conto economale che non chiude in pareggio

È irregolare il conto economale che non chiude in pareggio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 76/2024, depositata lo scorso 27 maggio.

Il principio contabile 4/2 (punto 6.4) prevede, infatti, che “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.

La formazione di residui non è, quindi, compatibile né con la natura della gestione economale (che è gestione di cassa in regime di anticipazione: cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, sent. n. 112/2019; sez. giurisd. Valle d’Aosta, sent. n. 2/2021; sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 45/2017) né con i principi contabili generali (All 4.2, n. 7.1. e 7.2.; All. 4.3, es. 9, del D.Lgs. 118/2011) e con le disposizioni del TUEL (art. 153, comma 7: “Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”).

La gestione economale, infatti, è per sua natura una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio, non essendo consentita la formazione di residui (sul punto cfr. anche Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, sent. n. 112/2019; sez. giurisd. Liguria, sent. n. 5/2017; sez. giurisd. Calabria, sent. n. 63/2020; sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 640/2022; sez. App. Sicilia, sent. n. 51/A/2023).

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