Come è noto, le entrate da violazioni del Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) sono proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi da individuarsi tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142 del Codice. Ed infatti, come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana nella delib. n. 53/2023/PRSP, depositata lo scorso 22 maggio, le entrate da sanzioni per violazioni al Codice integrano sia il requisito soggettivo (riferito al soggetto che dispone il vincolo) sia quello oggettivo (consistente nella destinazione a specifici interventi di spesa) per l’identificazione delle entrate vincolate per cassa.
Nell’occasione i giudici toscani hanno ricordato che la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità.
L’assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata, impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.