Come è noto, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3, del previgente Codice dei contratti pubblici – D.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Muovendo da tale ratio delle certificazioni camerali, la giurisprudenza ha affermato che l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO, aventi “preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 gennaio 2018, n. 262) e che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 settembre 2019, n. 6431 e sent. 25 luglio 2019, n. 5257).
La medesima giurisprudenza ha peraltro precisato che la corrispondenza contenutistica tra le attività oggetto di appalto e quelle oggetto di iscrizione non deve intendersi in senso rigido come perfetta sovrapponibilità di contenuti – che condurrebbe ad una ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti portando ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti dell’appalto da affidarsi – ma va piuttosto accertata secondo un criterio di proporzionalità e di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una visione complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.
Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nella fattispecie esaminata, il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 21 maggio 2024, n. 1109, dinanzi ad una gara di “Appalto Integrato avente ad oggetto la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione dei Lavori Necessari alla Realizzazione dell”Intervento denominato “Aumento Resilienza Rete Stradale Secondaria”, ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del requisito dell’idoneità professionale, l’attività prevalente indicata nel certificato camerale in termini di “lavori edili, restauro conservativo, lavori stradali, metanodotti, rete idrica e fognante, movimento a terra, frantumazione inerti”, trattandosi di attività riconducibile alla “attività corrispondente a quella di contratto” per quanto attiene alla categoria prevalente (lavori stradali).