Nella contabilità armonizzata il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – istituto posto a garanzia del principio costituzionale di copertura finanziaria della spesa – mira a garantire che gli accertamenti di entrate, per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati, al fine di evitare che gli stessi possano essere rappresentati nei documenti contabili quali fonti di finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cfr., ex plurimis, Sezione delle Autonomie, delib. n. 32/2015/INPR).
Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 109/2024/PRSE, depositata lo scorso 20 maggio, a tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è dunque essenziale fare un’applicazione estesa dell’istituto, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo e dando adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all’accantonamento con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione. I giudici hanno stigmatizzato l’operato del Comune che, nel determinarsi per il mancato accantonamento a fronte di alcuni crediti vantati da una partecipata, non aveva illustrato debitamente in Nota integrativa le ragioni per le quali riteneva di non dover provvedere alla svalutazione degli stessi, nonostante le cui condizioni di difficoltà della partecipata fossero note da tempo.
La Corte ha richiamato, sul punto:
- l’osservanza dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a mente del quale “la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a ) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo”, laddove “non previsto” deve intendersi come non determinato dall’ente;
- l’Esempio n. 5 contenuto nell’Appendice tecnica all’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che ricorda: “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.
Non da ultimo, si ricorda che un ulteriore strumento di cui l’ente può valersi per illustrare le ragioni
del mancato accantonamento è rappresentato dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che l’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definisce come “documento illustrativo della gestione dell’ente (…) e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”, soggiungendo che “in particolare la relazione illustra: (…) o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto”.