Non sussiste un obbligo di approvare separatamente il documento unico di programmazione (DUP), in una seduta consiliare ad esso dedicata, rispetto al bilancio di previsione: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 17 maggio 2024, n. 4426, esprimendo una tesi opposta a quanto affermato in precedenza dal TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 7 febbraio 2023, n. 256.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, non vi è dubbio che il DUP sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del TUEL (che in particolare individua il legame funzionale tra il DUP e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del TUEL individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il DUP «costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione»; tuttavia, dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione.
Ciò si ricava, indirettamente, dall’art. 174, comma 1, del TUEL, il quale – stabilendo che «lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità» – consente la congiunta presentazione al Consiglio dei due atti, per la loro approvazione anche nella medesima seduta.
Si osservi, inoltre, che i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del TUEL], peraltro all’esito del procedimento di cui al citato art. 141, che, per l’appunto, non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui, anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) detto documento e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.
Le garanzie per i consiglieri comunali in sede di esame del documento di programmazione e di bilancio vanno ricercate su un piano diverso, ossia mediante il rispetto dei termini minimi che debbono intercorrere tra l’avviso di convocazione della seduta del Consiglio Comunale e la data fissata per la riunione, garantendo che fin dalla comunicazione dell’avviso di convocazione siano messi a disposizione tutti gli atti e gli allegati pertinenti ai fini dell’esame dei punti all’ordine del giorno. Il rispetto di tali termini integra quello spatium deliberandi indispensabile per studiare gli atti e consentire la presentazione di emendamenti e proposte.