Entrate iscritte in bilancio: l’importanza del principio della prudenza

Le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell’anno di riferimento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. di contr. Trentino Alto Adige, sez. Trento, nella delib. n. 50/2024/PRSE, pubblicata lo scorso 9 maggio.

Secondo i giudici, inoltre, in fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio, con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile.

In osservanza del principio di attendibilità delle previsioni, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti. Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto, per la redazione del quale occorre un processo di valutazione e si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l’ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all’effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l’assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte Costituzionale, sussiste, quindi, l’esigenza di necessaria “contestualità […] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa” con “quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime” (sentt. n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall’armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (sentt. n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio. Pertanto, è necessario che il Comune garantisca sempre il livello di realizzazione delle previsioni di entrata, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, nel rispetto del principio di prudenza per evitare il rischio di incorrere in risultati finanziari negativi, e per assicurare l’attendibilità e la veridicità dei documenti previsionali.

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