Non è conforme al principio della programmazione dei lavori (art. 37 del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 36/2023) e al divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti e degli inviti il comportamento dell’ente che, anziché predisporre una pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, provvede ad affidare direttamente alla medesima ditta oltre settanta affidamenti diretti in un periodo di quattro anni, con ulteriori violazione del principio di rotazione: è quanto affermato dall’ANAC con Atto del Presidente del 16 aprile 2024 (fasc. ANAC n. 757/2024).
Con adeguata programmazione, invece, l’ente avrebbe potuto porre in essere una o più procedure ad evidenza pubblica, anche pluriennali, suddividendole se opportuno in lotti, al fine di consentire la partecipazione di piccole e medie imprese, – eventualmente tramite accordi quadro per ambito di attività (ad es. manutenzione elettrica, manutenzione idrica) – al fine di individuare le imprese cui affidare l’esecuzione degli interventi; ciò in ossequio al principio della maggiore concorrenza, economicità e trasparenza negli affidamenti.
Il ricorso ai predetti micro affidamenti diretti di breve durata, in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente, inevitabilmente ha impedito all’ente di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, con conseguente compromissione del principio di economicità.
Secondo l’ANAC, nel comportamento dell’ente è anche prospettabile la elusione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti: a tal proposito, l’Autorità ha ricordato che:
- al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto e una possibile violazione della soglia per l’utilizzo dell’affidamento diretto o della procedura negoziata, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti;
- il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento diretto di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.
Infine, l’ANAC ha sottolineato come il comportamento dell’ente abbia violato il principio di rotazione, il quale costituisce, sia pur con qualche eccezione, un riferimento normativo del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 marzo 2021, n. 2292; (parere precontenzioso n. 567 del 5 dicembre 2023).