Doverosa per il Comune l’attività di contrasto all’evasione tributaria

Il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 42/2024/PRS, depositata lo scorso 11 aprile, richiamando la delib. n. 113/2021/PRSP della sez. reg. di contr. Regione Siciliana.

I giudici hanno evidenziato come sia dovere dell’Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un’attività di contrasto all’evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l’incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

Nella deliberazione è stato, altresì, rammentato l’indefettibile principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava, quindi, il principio dell’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l’azione dell’Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali.

Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie. (vedi, ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 102/2020/PRSP).

Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa” (cfr. anche Corte Cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).

 

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