È centrale il ruolo dell’organo di revisione nella determinazione del fondo contenzioso, visto che tale soggetto è chiamato ad attestarne la congruità del relativo accantonamento, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 40/2024/PRS, depositata lo scorso 11 aprile.
È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. La “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, “consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 217/2019).
Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all’organo di revisione sul fondo rischi, è utile rimarcare che nella delib. n. 167/2022/VSG, la sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino “… l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza”.
Nell’occasione, inoltre, i giudici lucani hanno richiamato l’ente ad inserire il fondo in discorso in modo autonomo, ai fini di una trasparente rappresentazione contabile del risultato di amministrazione, evitando di allocarlo all’interno della voce “Altri accantonamenti”.