La quantificazione del fondo perdite società partecipate non è legata ad una valutazione forfettaria

L’accantonamento relativo al fondo perdite società partecipate non deve quantificarsi né in base al risultato di esercizio, né a seguito di una valutazione discrezionale e forfettaria da parte dell’Ente, bensì seguendo i criteri previsti dalla normativa di riferimento, ossia avendo riguardo alle perdite conseguite dagli organismi partecipati alla data del 31 dicembre dell’esercizio di chiusura: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 42/2024/PRS, depositata lo scorso 11 aprile.

Infatti, a norma dell’art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica – TUSP), “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Nello specifico, con l’espressione “risultato di esercizio negativo” utilizzata dal legislatore, deve intendersi “il dato determinato esclusivamente a seguito di approvazione formale da parte del competente organo assembleare della società partecipata, che a mente dell’art. 2364 c.c., interviene di norma entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio o, se previsto dallo Statuto, entro 180 giorni” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Valle d’Aosta, delib. n. 3/2022/PRSE).

Come noto, la citata disposizione del TUSP disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall’art. 1, commi 551 e segg. della Legge n. 147/2013, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un’ottica di tutela dell’equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico.

In tale contesto, l’art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità.

In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.

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