Omesso accantonamento al fondo perdite società partecipate: grave irregolarità contabile

Il mancato accantonamento al fondo perdite società partecipate, a fronte di perdite di esercizio registrate già da anni, costituisce una grave irregolarità contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 83/2024/PRSP, depositata lo scorso 28 marzo.

I giudici hanno ricordato che l’omissione in discorso integra anche la violazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società  partecipazione pubblica), il quale dispone che “nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (…) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Ricordiamo che, per la giurisprudenza contabile, “viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati” (sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 127/2018/PAR).

 

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