La revoca della procedura per la stabilizzazione del personale precario comunale per difficoltà finanziarie deve essere adeguatamente motivata, poiché è necessario operare un bilanciamento tra le esigenze finanziarie del Comune e l’interesse legittimo dei lavoratori che possiedono i titoli per conseguire la stabilizzazione: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 21 marzo 2024, n. 2781.
Secondo i giudici, le preminenti esigenze finanziarie che avevano distolto la disponibilità in bilancio per la copertura del posto messo a concorso, poste a motivazione della revoca, non possono essere genericamente enunciate ma vanno descritte analiticamente, altrimenti la motivazione è meramente apparente, soprattutto tenuto conto che, nel caso specifico, vi erano i pareri negativi della responsabile del servizio finanziario del Comune rispetto alla revoca, del revisore e del segretario.
In sintesi, i giudici hanno stigmatizzato l’assenza di una valutazione ponderata alla base della revoca, sempre necessaria quando si pone in essere un atto di autotutela, oltretutto a notevole distanza di tempo dall’emanazione dell’atto revocato (nel caso specifico, circa cinque anni), e la presenza di una motivazione sulle ragioni per esercitare lo ius poenitendi espresse con una formula di stile.