In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 143/2024/PRSE, depositata lo scorso 28 marzo, stigmatizzando l’operato di un comune che presentava un modesto grado di attendibilità (circa 49%) delle previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo IV, rapportate agli accertamenti definitivi di competenza.
Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione.
Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione (cfr. All. 1 al Decreto Legislativo n. 118/2011).