Ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL: tre anni è il limite massimo

Come è noto, l’art. 188 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”.

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, delib. n. 95/2024/PRSE, depositata lo scorso 26 marzo, tale norma va interpretata nel senso che il periodo massimo per poter recuperare il disavanzo di gestione è quello di tre anni su cui si sviluppa il bilancio di previsione (cfr. Sez. Aut., deliberazione n. 30/2016/SEZAUT/QMIG).

Nel caso specifico, il Comune aveva previsto il ripiano in quattro esercizi, entro la fine della consiliatura: la Corte, pur ribadendo l’errata interpretazione da parte dell’ente locale dell’art. 188, ha comunque ritenuto positivo il comportamento dell’ente locale che, appena insediatosi, pur potendo utilizzare strumenti che avrebbero consentito un ben più lungo arco temporale per il ripiano dei disavanzi, aveva intrapreso un percorso di risanamento quadriennale, senza aggravio per le generazioni future.

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