Mancata allegazione della scheda tecnica del bene offerto: niente soccorso istruttorio

Come è noto, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza delle offerte stesse, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti. Per l’effetto, vanno ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta, con conseguente impossibilità di ammettere il soccorso istruttorio con riferimento a documenti afferenti all’offerta tecnica o all’offerta economica (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 5140; sez. V, sent. 13 febbraio 2019, n. 1030).

Per sanare carenze riguardanti l’offerta tecnica e l’offerta economica, le stazioni appaltanti possono tutt’al più intervenire con il soccorso procedimentale il quale, a differenza del soccorso istruttorio, non consente l’integrazione documentale, ma consente al concorrente che ha formulato un’offerta incompleta di fornire informazioni e chiarimenti che permettano alla stessa stazione appaltante di reperire negli atti da lui già prodotti i dati che sarebbero stati evincibili dal documento mancante[1].

In applicazione di tali principi, nella recente sent. 11 marzo 2024, n. 693, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, ha affermato che il soccorso istruttorio non è attivabile nel caso di omessa allegazione della scheda del bene offerto, criticando l’operato della stazione appaltante che, al contrario, aveva utilizzato il soccorso, consentendo la produzione tardiva, ritenendo che la stessa avesse valenza formale e non sostanziale (in termini, cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 17 settembre 2022, n. 730).

 

[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 gennaio 2023, n. 290.

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