Verifica debiti/crediti tra Comune e partecipate ed informazioni contrastanti del revisore

L’organo di revisione deve prestare la massima attenzione nella stesura degli atti di propria competenza: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 75/2024/PRSE, depositata lo scorso 5 marzo, stigmatizzando il comportamento del revisore che, in merito alla verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra un Comune e gli organismi partecipati, aveva riportato informazioni contrastanti, affermando nella relazione al rendiconto la mancata effettuazione dell’adempimento mentre nel questionario attestava l’avvenuta verifica e l’assenza di casi di mancata conciliazione.

Nell’occasione i giudici contabili hanno ricordato la particolare importanza che riveste la conciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati: infatti, l’incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l’Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio.

La discrasia contabile, con l’andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell’ente locale. Come evidenziato in passato, la normativa vigente in materia “si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell’ente pubblico socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 479/2013).

I giudici contabili hanno richiamato il Comune ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali.

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