Revoca/annullamento aggiudicazione definitiva della gara: serve la comunicazione di avvio del procedimento

I provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sull’aggiudicazione definitiva – in quanto idonea ad attribuire alla parte interessata il bene della vita – devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990: è quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 6 marzo 2024, n. 900, a conferma di un noto e consolidato orientamento (cfr., ad esempio: TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 20 gennaio 2022, n. 115; Bari, sez. III, sent. 6 marzo 2020, n. 355; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2011, n. 2456; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 8 giugno 2016, n. 1142).

Tale comunicazione si impone, in modo particolare, qualora i presupposti della revoca e/o dell’annullamento siano motivate sulla base di valutazioni discrezionali e tecniche, onde consentire all’interessata di poter interloquire con la P.A. e presentare proprie memorie e osservazioni.

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