Come è noto, l’art. 39 quater del DL n. 162/2019 ha previsto che il maggior disavanzo derivante dal cambio del metodo di calcolo del FCDE (da semplificato in ordinario), in sede di rendiconto 2019, possa essere ripianato in non più di quindici anni, a decorrere dal 2021, con quote annuali costanti.
Che cosa accade, però, se il Comune adotta tale norma senza averne diritto, visto che si era già avvalso del metodo ordinario prima del 2019?
La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Campania, nella delib. n. 30/2024/PRSP, depositata lo scorso 4 marzo: tale maggior disavanzo dell’accantonamento FCDE in sede di rendiconto 2019 rispetto a quello previsto in sede di rendiconto 2018 deve considerarsi un disavanzo da ripianare secondo le regole dell’art. 188 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia negli esercizi successivi previsti dal bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura.
Nel caso specifico la Corte ha anche evidenziato che il revisore non si era accorto dell’impossibilità di utilizzo dell’art. 39 quater del DL n. 162/2019, avendo espresso parere favorevole all’adozione della delibera di ripiano quindicennale.