Lentezza nell’adempimento delle obbligazioni passive: il warning della Corte dei conti

La lentezza nell’adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell’accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 5/2024/PRSP, depositata lo scorso 6 febbraio, confermando la propria precedente delib. n. 30/2021/PRSE.

Ed infatti, il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell’ottica di una sana e prudente gestione del bilancio in quanto “In un’ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio […] accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica” (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 24/2016/INPR).

Infine, occorre ricordare che l’art. 1, comma 859 e ss., della Legge n. 145/2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, con la creazione in particolare di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali “quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 103/2020/PRSE).

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