È dovere dell’Ente attivarsi per adottare ogni misura organizzativa e gestionale, utile a favorire un’attività di contrasto all’evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l’incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 5/2024/PRSP, depositata lo scorso 6 febbraio.
Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa” (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).
I giudici contabili hanno anche ricordato che “una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l’ente dovrà provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività” (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 326/2023/PRSE; sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 145/2022/PRSE; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 219/2021/PRSE).