PNRR: nuovo atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL. (seconda parte)

Continuiamo l’analisi dell’atto di orientamento adottato dall’osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL. sulla “tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato lo scorso 26 gennaio.

Dopo esserci occupati, la volta scorsa, degli aspetti relativi all’esposizione contabile, alla tracciabilità, alla gestione di cassa e ai pagamenti, passiamo all’analisi delle ulteriori indicazioni fornite.

Piattaforma ReGiS

Tutte le attività di gestione, rendicontazione, controllo e monitoraggio legate alle iniziative del PNRR sono svolte attraverso la piattaforma ReGiS, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 1043, della Legge n. 178/2020. Tale sistema, com’è noto, è volto a garantire il continuo e tempestivo presidio dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle milestone e dei target (UE e nazionali) e delle misure ad essi associati. Il sistema ReGiS consente, inoltre, di verificare e monitorare il conseguimento delle ulteriori tappe tecnico-amministrative individuate dalle Amministrazioni titolari nei cronoprogrammi procedurali attuativi di ciascuna misura.

Il sistema risponde altresì all’esigenza di dare attuazione all’art. 22, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale, a fini di audit e controllo, impone agli Stati membri di raccogliere e garantire l’accesso, per categorie standardizzate e dettagliate, ai dati inerenti ai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi o ai destinatari degli stessi (quali i riferimenti del destinatario finale dei fondi, degli appaltatori e subappaltatori, nonché i relativi titolari effettivi).

Semplificazione e flessibilità

L’Osservatorio ha anche richiamato le disposizioni di semplificazione e flessibilità relative alla contabilità degli Enti territoriali dirette a favorire l’attuazione dei progetti di cui al PNRR e al PNC e di cui alla FAQ n. 48 MEF, secondo cui gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4, DL n. 77/2021).

Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.

L’art. 2, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV.

Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3, DL n. 77/2021).

Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a, del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis, DL n. 77/2021).

Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.

Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo.

Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7, del DL n. 152/2021).

Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l’accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono, inoltre, previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

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